Art. 3.
(Produttori agroenergetici).

      1. Le cooperative agricole e i loro consorzi che realizzano la produzione, la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroenergetici, secondo il caso in biomassa, in biocombustibili o in biocarburanti, nonché della relativa produzione di energia e cessione della stessa, hanno priorità nella partecipazione e nella realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 1110, 1111, 1112 e 1113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.